
Chi sta ricevendo questo avviso dell'Agenzia delle Entrate: a cosa prepararsi - Centrostudifinanza.it
Tantissimi italiani stanno ricevendo questo avviso all’Agenzia delle Entrate: cosa accadrà ad agosto e a cosa prepararsi.
Come ogni anno, nel mese di agosto si registra una sospensione temporanea nell’invio di alcuni atti da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Questa pausa, prevista dalla normativa fiscale vigente, interessa principalmente l’invio di avvisi bonari, lettere di compliance e altre comunicazioni non urgenti, con l’obiettivo di garantire un periodo di vacanza estiva anche per gli uffici fiscali. Tuttavia, è importante sottolineare che la sospensione non è assoluta e che, in casi di urgenza, le attività di controllo proseguono regolarmente.
La sospensione degli avvisi bonari e delle lettere di compliance
Il blocco delle comunicazioni si estende dal 1° al 31 agosto 2025, mentre per alcune tipologie di atti la sospensione si protrae fino al 4 settembre. La misura è stata rafforzata dall’articolo 10 del decreto legislativo n. 1/2024, che ha esteso la sospensione feriale degli adempimenti fiscali, confermando anche un’analoga interruzione a dicembre. Gli avvisi bonari sono comunicazioni inviate dall’Agenzia per segnalare al contribuente eventuali irregolarità o anomalie nei versamenti fiscali, offrendo così la possibilità di correggere la situazione prima di passare a procedure più gravose come l’iscrizione a ruolo o la notifica di cartelle esattoriali. Nel dettaglio, durante il mese di agosto non saranno inviati:
- comunicazioni sugli esiti dei controlli automatizzati delle dichiarazioni (articoli 36-bis DPR 600/1973 e 54-bis DPR 633/1972);
- comunicazioni sugli esiti dei controlli formali delle dichiarazioni (articolo 36-ter DPR 600/1973);
- comunicazioni sugli esiti della liquidazione delle imposte sui redditi a tassazione separata (articolo 1, comma 412, legge 311/2004);
- lettere di invito per l’adempimento spontaneo, note anche come lettere di compliance (articolo 1, commi 634-636, legge 190/2014).
Oltre alle comunicazioni, è previsto anche il blocco delle richieste di documentazione e informazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, come previsto dall’articolo 37, comma 11-bis, del D.L. 223/2006. I termini per la trasmissione dei documenti richiesti ai contribuenti vengono sospesi dal 1° agosto al 4 settembre 2025; tuttavia, questa sospensione non riguarda le richieste effettuate nell’ambito di attività di accesso, ispezione o verifica, né quelle relative alle procedure di rimborso IVA. Durante questo periodo, i termini che scadono tra il 1° agosto e il 4 settembre risultano sospesi e riprenderanno a decorrere dal 5 settembre, permettendo ai contribuenti di gestire con maggiore serenità gli adempimenti senza incorrere in sanzioni o interessi aggiuntivi, purché rispettino le nuove scadenze.

La sospensione interessa principalmente:
- imprese e professionisti con scadenze fiscali programmate ad agosto;
- lavoratori autonomi e dipendenti che non sono tenuti a versare imposte nel mese estivo;
- contribuenti con debiti fiscali, per i quali la sospensione facilita la gestione dei pagamenti e del flusso di cassa.
Nonostante la pausa estiva, non è prevista alcuna sospensione per l’invio di atti e controlli urgenti o indifferibili. L’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 9/E/2024, ha chiarito che le attività di controllo proseguono regolarmente qualora vi siano rischi per la riscossione (ad esempio quando la mancata notifica può compromettere i termini di prescrizione), notizie di reato ai sensi dell’articolo 331 del codice di procedura penale, o quando il destinatario è coinvolto in procedure concorsuali, al fine di consentire una tempestiva insinuazione nel passivo. Un esempio concreto riguarda i contribuenti per i quali i termini di prescrizione sono prossimi: in questi casi, la sospensione potrebbe ostacolare il recupero delle somme dovute, motivo per cui l’Agenzia può procedere con l’invio degli atti anche durante il periodo estivo.
Resta valido il termine di 30 giorni per il pagamento delle somme richieste, che però, se la comunicazione arriva durante la sospensione, decorre dal 4 settembre e non dalla data di ricezione dell’atto. Oltre agli avvisi bonari, è sospeso dal 1° agosto al 4 settembre anche il termine per le richieste di chiarimenti relative ai controlli automatici e formali, nonché per gli avvisi di liquidazione sui redditi a tassazione separata. Se il contribuente ha incaricato un intermediario per la ricezione degli avvisi, i 60 giorni per la definizione non iniziano dalla ricezione dell’avviso, bensì da 30 giorni dopo che l’intermediario ha preso visione dell’atto.
Questa misura è parte del più ampio quadro normativo introdotto dal cosiddetto Decreto Adempimenti, che ha previsto due periodi di sospensione annuale per l’invio di alcune comunicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate: uno ad agosto e uno a dicembre, a tutela dei contribuenti e per garantire un’efficace gestione degli adempimenti fiscali nel corso dell’anno.