
Errore commercialista, chi paga? - (centrostudifinanza.it)
Anche il commercialista può commettere errori che, in casi gravi, possono tradursi in sanzioni amministrative a carico del cliente
La figura del commercialista rappresenta un punto di riferimento essenziale per cittadini e imprenditori nella gestione degli obblighi fiscali, dalla dichiarazione dei redditi all’accesso a bonus e detrazioni. Tuttavia, come ogni professionista, anche il commercialista può commettere errori che, in casi gravi, possono tradursi in sanzioni amministrative a carico del cliente.
La recente sentenza n. 13358 del 2025 della Sezione tributaria della Corte di Cassazione ha chiarito con precisione i casi in cui la responsabilità ricade sul contribuente, approfondendo un tema di grande attualità e importanza per chi si affida a un consulente fiscale.
Le responsabilità del cliente e del commercialista: il caso esemplare
Un ingegnere titolare di una ditta individuale aveva affidato a un commercialista la gestione delle proprie dichiarazioni fiscali. L’esame da parte dell’Agenzia delle Entrate ha rilevato gravi irregolarità, tra cui l’utilizzo di fatture inesistenti, crediti d’imposta fittizi e una maxi-detrazione IVA indebita. Secondo un verbale della Guardia di Finanza, l’ingegnere aveva versato circa 50mila euro allo studio professionale per estinguere debiti fiscali, ma i professionisti avevano usato quell’importo per compensare posizioni debitorie attraverso falsi crediti d’imposta creati con fatture inesistenti, senza impiegare i soldi del cliente.

In sede giudiziaria, la Commissione Tributaria Regionale ha respinto l’appello del contribuente, confermando la responsabilità del cliente nei confronti dell’Erario. La decisione è stata poi confermata dalla Corte di Cassazione, che ha sottolineato come l’ingegnere non avesse dimostrato di aver svolto un’adeguata attività di vigilanza sul lavoro del commercialista, né di aver ricevuto le ricevute telematiche di presentazione delle dichiarazioni.
La pronuncia della Cassazione si basa su un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. 19422/2018, 8914/2018, 6930/2017, tra le altre) e sul principio stabilito dall’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 472/1997 riguardante le sanzioni amministrative tributarie. In particolare, il contribuente non è responsabile per gli errori del commercialista solo se:
- ha effettuato un controllo diligente sull’operato del professionista;
- l’errore del commercialista sia stato commesso con intento fraudolento, rendendo difficile l’individuazione dell’inadempimento.
Nel caso in esame, la Corte ha riscontrato che il cliente non aveva dimostrato di aver controllato concretamente il commercialista, né di aver ricevuto documentazione utile a verificare l’invio delle dichiarazioni fiscali. La responsabilità, quindi, è ricaduta sull’ingegnere, che è stato ritenuto colpevole di negligenza nella sorveglianza dell’incarico affidato.
La complessità dell’attività del commercialista espone il professionista a diversi tipi di responsabilità, soprattutto se non agisce con la dovuta diligenza, competenza e lealtà. Nel caso di errori nella compilazione della dichiarazione dei redditi o di consulenze errate che causano un danno economico, il cliente ha diritto al risarcimento.
Il risarcimento, tuttavia, riguarda le maggiori somme effettivamente versate a causa dell’errore, e non l’intero ammontare delle imposte dovute. Ad esempio, se un commercialista suggerisce un comportamento fiscale svantaggioso o non conforme, causando un danno al cliente, questi può pretendere un risarcimento, purché provi il pregiudizio subito.
Il professionista ha l’obbligo deontologico di informare il cliente in modo completo, prospettandogli le soluzioni più vantaggiose e quelle non praticabili o non convenienti. Non rientra invece nei suoi compiti consigliare pratiche elusive o evasive delle tasse.
Se invece il commercialista dimentica di presentare le dichiarazioni o di effettuare pagamenti, il cliente può ottenere un risarcimento solo dimostrando che il professionista abbia agito in malafede, cioè con dolo. In tal caso, il contribuente può evitare di pagare le sanzioni fiscali se:
- dimostra che l’errore è esclusivamente imputabile al commercialista;
- denuncia il professionista.