
Fisco, Cassazione: “Prove raccolte irregolarmente utilizzabili nei controlli, salvo violazioni costituzionali”
La Corte Suprema di Cassazione ha recentemente emesso una sentenza destinata a rivoluzionare il panorama degli accertamenti tributari in Italia. Con la pronuncia n. 8452 del 31 marzo 2025, la Corte ha stabilito che non ogni irregolarità nella modalità di acquisizione delle prove ai fini fiscali determina automaticamente l’inutilizzabilità di tali elementi. Questa decisione segna un importante aggiornamento in materia di procedimento tributario e rafforza il quadro normativo che disciplina le attività di controllo da parte dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza.
Accertamenti fiscali e ruolo della Guardia di Finanza
Gli accertamenti tributari rappresentano il complesso delle attività di controllo svolte dall’Amministrazione finanziaria, con il coinvolgimento primario dell’Agenzia delle Entrate e della Guardia di Finanza. Quest’ultima, in qualità di organo di polizia economico-finanziaria a ordinamento militare, è chiamata a prevenire e reprimere le violazioni delle norme fiscali, valutando la capacità contributiva dei soggetti sottoposti a verifica e raccogliendo elementi utili per la determinazione delle basi imponibili.
Le attività ispettive si concretizzano in accessi, ispezioni e verifiche fiscali che devono essere condotte nel rispetto delle normative vigenti e dei diritti del contribuente. Al termine delle operazioni, viene redatto un Processo Verbale di Constatazione (PVC), documento fondamentale che sintetizza le attività svolte, le violazioni eventualmente riscontrate e le osservazioni del contribuente. Questo verbale costituisce la base per l’eventuale emissione di atti impositivi da parte dell’Agenzia delle Entrate.
La Guardia di Finanza svolge queste funzioni sia in ambito amministrativo che, in casi specifici, come polizia giudiziaria, in particolare quando emergono ipotesi di reato tributario. In tale ultima veste, le attività sono sottoposte al rispetto delle garanzie previste dal codice di procedura penale. Viceversa, nelle attività di natura amministrativa – come ispezioni e verifiche fiscali – non si applicano le stesse garanzie, ma il diritto di difesa del contribuente viene comunque tutelato nelle fasi successive del contenzioso.
Sentenza Cassazione n. 8452/2025: utilizzo delle prove acquisite irregolarmente
Con la sentenza n. 8452/2025, la Corte di Cassazione ha ribadito un principio giurisprudenziale consolidato: la mera irregolarità nella modalità di raccolta delle prove fiscali non comporta automaticamente la loro inutilizzabilità. Tale principio è valido a meno che non si tratti di violazioni che riguardano diritti fondamentali di rango costituzionale, come l’inviolabilità della libertà personale o del domicilio.
La Corte ha chiarito che, a differenza del procedimento penale, nell’ambito tributario non esiste un principio generale di esclusione delle prove acquisite irregolarmente. Questo perché la normativa che disciplina l’inutilizzabilità delle prove illegittimamente raccolte – in particolare l’articolo 191 del codice di procedura penale – trova applicazione esclusivamente nel processo penale.
Inoltre, la Corte ha richiamato la necessità di mantenere una netta distinzione tra il processo penale e quello tributario, sottolineata anche dalla sentenza n. 20358/2020. Nel procedimento tributario, l’utilizzo degli elementi acquisiti in modo non conforme alle regole è consentito, purché siano rispettate le disposizioni specifiche degli articoli 33 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 e degli articoli 52 e 63 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.
Secondo la Cassazione, l’orientamento giurisprudenziale prevalente esclude che qualsiasi forma di irritualità nell’acquisizione di prove rilevanti comporti la loro inutilizzabilità, se non in presenza di una norma specifica che lo preveda o in casi di tutela di diritti fondamentali costituzionali.
Distinzione tra attività amministrativa e giudiziaria della Guardia di Finanza
La sentenza evidenzia inoltre la differenza tra le attività svolte dalla Guardia di Finanza come organo amministrativo e quelle come polizia giudiziaria. Quando la Guardia di Finanza opera nell’ambito delle ispezioni e delle verifiche fiscali, la sua attività è di natura amministrativa. In tale contesto, non si applicano le garanzie del diritto penale relative all’inviolabilità del diritto di difesa, che invece si attivano nell’eventuale fase contenziosa successiva.
Diversamente, quando la Guardia di Finanza assume funzioni di polizia giudiziaria per l’accertamento di reati tributari, deve rispettare integralmente le tutele previste dal codice di procedura penale.
Questa distinzione è fondamentale per comprendere come e quando le prove raccolte, anche se non sempre acquisite secondo le modalità più rigorose, possano essere utilizzate dall’Amministrazione finanziaria per l’emissione degli atti impositivi.