I valori numerari, in ragioneria, sono quelli espressi in moneta. Tra essi distinguiamo i valori numerari certi, gli assimilati e quelli presunti. Solo i primi, in quanto certi, avranno sempre un saldo dare. Ad esempio nel conto cassa saranno sì presenti i movimenti dare e avere, le entrate per gli incassi e le uscite per i pagamenti, ma in qualsiasi momento il saldo del conto sarà comunque positivo (dare). Non esiste cassa che possa avere saldo negativo. Al pari del conto “valori bollati”. Essi sono valori omogenei: con un semplice conteggio di monete, assegni, banconote e valori bollati avremo un immediato riscontro con il saldo contabile.
I valori numerari assimilati si sostituiscono a quelli certi diventandone, in pratica, un surrogato. Non ci sarà più un conteggio fisico, né un saldo riscontrato.
In pratica crediti, debiti e conti similari si materializzeranno in moneta solo alle scadenze prestabilite, che saranno tra loro diversificate, originando valori eterogenei. I quali, peraltro, alla liquidazione potrebbero dar luogo a sconti, abbuoni ed arrotondamenti non previsti.
I valori numerari presunti sono quelli che analizzeremo più da vicino. Intanto si definiscono tali perché sono frutto di ragionamenti e supposizioni. Tipicamente ne fanno parte i crediti e i debiti in moneta estera, i ratei, i fondi spese, i fondi rischi.
Va da sé che i debiti ed i crediti espressi in moneta estera saranno presunti fino alla effettiva transazione quando, con l’ausilio del cambio del giorno, essi verranno fissati generando in contabilità le differenze su cambi: un conto economico bilaterale utile per la circostanza. Dei ratei si è già parlato ampiamente in un apposito capitolo. E’ solo il caso di ricordare che essi, a fine anno, vanno ad incrementare i costi e/o i ricavi per quote di competenza dell’esercizio che si sta chiudendo.
I fondi spese ed i fondi rischi costituiscono la contropartita di costi che è giusto ed opportuno rilevare alla chiusura dell’esercizio. Vediamoli nel dettaglio.
Tra i fondi spese, i due più ricorrenti sono il fondo imposte e tasse e il fondo liquidazione personale. Vediamone i campi di applicazione. Quando siamo in presenza di contenziosi non definitivi con l’Erario o anche quando solo si presuppone altra divergenza con il Fisco è utile costituire o alimentare, se già esistente, un fondo per imposte che ci tornerà utile quando le stesse saranno liquidate e pagate.
Non ci si deve confondere con le imposte dirette che gravano sull’esercizio, per le quali è noto l’importo del saldo da versare l’anno successivo; quell’importo non sarà caricato nel fondo ma costituirà un semplice debito nei confronti dell’Erario. Stiamo parlando invece di imposte probabili, per le quali si ignorano l’esatto importo o la data del pagamento o anche entrambi i termini. Un solo dato risulta certo, quello della competenza a carico dell’esercizio in chiusura.
E’ bene evidenziare che alla base di queste rilevazioni di fine anno c’è il noto principio della prudenza e della trasparenza. Il Codice Civile infatti stabilisce all’articolo 2423-bis che i costi, diversamente dai ricavi, vanno rilevati anche quando solo probabili, includendo tra loro quelli di incerta data di manifestazione e quelli che non hanno un importo definitivo.
Detto principio è valido per tutti i fondi rischi e fondi spese, essendo esso uno dei pilastri per la corretta stesura del bilancio. In definitiva l’art. 2423-bis del c.c. detta un po’ le linee guida per la corretta rilevazione nei conti soggetti a valutazioni. Nel fondo liquidazione t.f.r. invece, a fine esercizio, vanno a contabilizzarsi le contropartite delle integrazioni dei costi inerenti al personale relativi a licenziamenti futuri dei dipendenti.
Ed ora i fondi rischi. Già dal termine si intuisce che per crearli, o alimentarli, occorrono valutazioni ben diverse da quelle analizzate finora. Se per i fondi spese esiste la certezza della data o della somma da destinare al fondo, nel caso dei fondi rischi a volte si calpesta un vero e proprio campo minato. Quelle di eventi futuri sono previsioni spesso azzardate che portano a leggere i bilanci che ne derivano in maniera molto prudente.
Di contro, quando fatte con criterio e responsabilità, possono costituire validi riconoscimenti anche a figure manageriali. Un criterio a cui sovente ci si affida è quello storico-aziendale mediante il quale, specie nelle piccole e medie aziende, ricorrendo a statistiche di anni pregressi, può risultare più agevole ricavare delle criticità e ciclicità con cui si manifestano eventi quantomeno inattesi. Questi ultimi vanno dalla insolvenza dei clienti al verificarsi di fatti che possiamo definire probabili; in ogni caso siamo nella sfera di una valutazione piuttosto soggettiva.
La quale, se pure “regolamentata” da dettami e regole previsti ad esempio dall’OIC (organismo italiano di contabilità) può originare, al verificarsi degli eventi previsti, un tale scarso riscontro che talvolta deve fare i conti con pericolose insussistenze rispetto a ciò che si era trascritto quale previsione. A tal proposito, concludendo, è bene ricordare che il legislatore, agli artt. 2621 e 2622 del c.c., prevede conseguenze penali per falso valutativo, e di conseguenza comunicativo, a carico di amministratori, sindaci e liquidatori che traggono vantaggi e/o ingannano persone terze con valutazioni volutamente incongruenti.
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