
La sentenza che cambia l'universo del TFR - (centrostudifinanza.it)
La sentenza del Tribunale di Napoli chiarisce quando il datore può trattenere parte del TFR del lavoratore
Il trattamento di fine rapporto rappresenta una retribuzione differita che il lavoratore percepisce al termine del rapporto di lavoro, salvo che l’importo venga interamente destinato alla previdenza complementare o ceduto a terzi. Il calcolo del TFR si basa sulla somma, per ciascun anno di servizio, di una quota di retribuzione annua divisa per 13,5 e poi rivalutata fino al momento della corresponsione al dipendente. Pur non essendo soggetto a contributi previdenziali, il TFR è comunque tassabile.
L’articolo 2120 del codice civile disciplina l’istituto e prevede anche la possibilità di richiedere un’anticipazione sul TFR in particolari condizioni. Il lavoratore con almeno otto anni di servizio presso lo stesso datore può chiedere, durante il rapporto di lavoro, un’anticipazione fino al 70% del TFR maturando alla data della richiesta. Tuttavia, le richieste di anticipazione sono limite annuale al 10% degli aventi diritto e comunque non oltre il 4% del totale dei dipendenti.
Le condizioni per ottenere l’anticipazione riguardano esigenze ben specifiche:
– sostenere spese sanitarie per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle ASL competenti;
– acquistare la prima casa di abitazione per sé o per i figli;
– sostenere spese legate a congedi parentali o formazione.
L’anticipazione è concessa una sola volta durante il rapporto di lavoro e viene detratta integralmente dal TFR finale. Qualsiasi accordo che preveda il pagamento mensile del TFR è considerato illegittimo, come ribadito dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro nella nota n. 616/2025.
La nuova sentenza sul TFR e la trattenuta per mancato preavviso
Una recente sentenza emessa dal Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro ha chiarito un aspetto importante riguardo al trattamento di fine rapporto (TFR), aprendo la strada alla possibilità per il datore di lavoro di effettuare una trattenuta su questa somma in caso di mancato rispetto del periodo di preavviso da parte del lavoratore.

La questione più controversa riguarda la possibilità per il datore di lavoro di trattenere somme dal TFR come compensazione per il mancato preavviso da parte del lavoratore. La sentenza n. 5476/2025 del Tribunale di Napoli, pronunciata il 4 luglio 2025, ha affrontato questo tema con una decisione che fa riferimento anche all’orientamento consolidato della Corte di Cassazione (sentenza n. 26365/2024).
Nel caso specifico, un lavoratore aveva rassegnato dimissioni immediate senza rispettare il periodo di preavviso previsto dal contratto. Il datore di lavoro, nel calcolare le spettanze finali, ha trattenuto dal TFR una somma corrispondente all’indennità sostitutiva del preavviso non rispettato, erogando al dipendente solo la parte residua.
Il Tribunale ha confermato la legittimità di questa trattenuta, affermando che quando le obbligazioni di datore e lavoratore derivano dallo stesso rapporto contrattuale, non si configura una vera e propria compensazione ai sensi dell’art. 1241 c.c., ma un saldo tra poste contrattuali opposte. Questa operazione può essere verificata autonomamente dal giudice del lavoro senza necessità di una domanda riconvenzionale o eccezioni specifiche.
In sostanza, il giudice può effettuare un accertamento contabile d’ufficio per verificare la correttezza degli importi trattenuti dal TFR, riconoscendo la compensazione “di fatto” come ammissibile, purché sia confermata la correttezza e la congruità delle somme trattenute. Sul fronte normativo, la sentenza si inserisce in un quadro giuridico che regola con rigore il trattamento di fine rapporto e la gestione delle spettanze dovute al lavoratore, confermando che le trattenute devono essere sempre giustificate e documentate, con la possibilità di un controllo giudiziale per garantirne la correttezza.