
Quando decade l'assegno di mantenimento - (centrostudifinanza.it)
Una nuova, recentissima, sentenza della Corte di Cassazione cambia radicalmente il mondo dell’assegno di mantenimento
La Corte suprema di cassazione ha recentemente emesso un’importante ordinanza (n. 14358/2025) riguardante il tema dell’assegno di mantenimento e del suo rapporto con la nuova convivenza stabile dell’ex coniuge beneficiario. La pronuncia ha consolidato il principio secondo cui la semplice instaurazione di una nuova unione di fatto non comporta di per sé l’automatica cessazione del diritto al versamento dell’assegno.
Questa interpretazione tutela in particolare i coniugi che, durante il matrimonio, hanno sacrificato la carriera o le opportunità lavorative per il bene della famiglia, garantendo un equo riconoscimento di tali sacrifici anche nel caso in cui si crei un nuovo legame affettivo.
L’assegno di mantenimento e la nuova convivenza: la posizione della Cassazione
L’assegno di mantenimento è una prestazione economica stabilita in sede di separazione, regolata dall’articolo 156 del codice civile, e mira a garantire un sostegno al coniuge economicamente più fragile, privo di redditi propri. Nel tempo, la giurisprudenza ha precisato numerosi aspetti pratici relativi a questa forma di tutela.

La recente ordinanza della Prima Sezione Civile della Suprema Corte ha ribadito che la convivenza more uxorio dell’ex coniuge beneficiario, anche se stabile e duratura, non determina automaticamente la revoca o la sospensione dell’assegno. La Corte sottolinea infatti che l’eventuale cessazione del contributo economico deve essere il frutto di una valutazione complessiva e approfondita del caso concreto, tenendo conto della durata del matrimonio e della reale situazione economica del nuovo nucleo familiare.
Il caso all’origine della sentenza riguarda una domanda di revoca dell’assegno da parte di un ex marito, che motivava la richiesta con l’inizio da parte dell’ex moglie di una convivenza stabile con un nuovo partner. La Corte d’appello aveva accolto la domanda, ritenendo che la nuova relazione fosse sufficiente a far venire meno il diritto all’assegno. La donna, tuttavia, ha impugnato la decisione presso la Cassazione, sostenendo che la mera convivenza non costituisce motivo automatico di revoca.
La Cassazione, accogliendo il ricorso della donna, ha riaffermato un consolidato orientamento giurisprudenziale, già espresso nelle Sezioni Unite (Cass. SS.UU. 32198/2021 e 18287/2018). L’assegno di mantenimento ha infatti una duplice funzione:
- Assistenziale: come sostegno economico successivo alla fine della convivenza matrimoniale, finalizzato a garantire la continuità del tenore di vita per il coniuge più debole;
- Compensativa o equilibratrice: rivolta al riconoscimento del contributo fornito dal coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio familiare e personale dell’altro coniuge durante il matrimonio.
Nel caso in cui il beneficiario intraprenda una nuova convivenza stabile, la funzione assistenziale viene meno, in quanto il nuovo rapporto affettivo subentra a quello precedente sul piano del sostegno economico. Tuttavia, la funzione compensativa rimane valida, in quanto mira a compensare i sacrifici effettuati durante la vita matrimoniale, come la rinuncia a opportunità lavorative o la cura della famiglia.
L’ordinanza n. 14358/2025 conferma un principio ormai stabile nella giurisprudenza italiana: la nuova relazione affettiva non è di per sé sufficiente a far decadere il diritto all’assegno di mantenimento con funzione compensativa. La valutazione dell’effettiva situazione economica e della storia matrimoniale resta fondamentale.
La Corte ricorda inoltre che la revoca dell’assegno può essere disposta solo se emerge una chiara e documentata situazione di autosufficienza economica del beneficiario. Il giudice deve pertanto effettuare un giudizio complessivo e personalizzato, evitando decisioni automatiche basate solo sull’esistenza di una nuova convivenza.