Le azioni sono titoli di credito rappresentativi della quota unitaria del capitale sociale di un’azienda ed esprimono il rapporto di partecipazione del socio con l’organizzazione e l’attività della società emittente. Esse dunque sono quote rappresentative del capitale di rischio di un’impresa e conferiscono al possessore tutta una serie di diritti che possono essere suddivisi in diritti patrimoniali e diritti non patrimoniali.
I diritti patrimoniali si dividono in:
– Diritto alla distribuzione del dividendo: se la politica della società lo prevede, gli utili vengono annualmente distribuiti sotto forma di dividendi;
– Diritto alla ripartizione dell’attivo, in caso di liquidazione della società (dopo aver soddisfatto i diritti dei creditori);
– Diritto di opzione: consistente in una prelazione in sede di aumento di capitale sociale;
– Diritto all’assegnazione di azioni nuove, gratuite nel caso di aumento di capitale a titolo gratuito per effetto del passaggio a capitale di riserve, o a pagamento nel caso di aumento di capitale a titolo oneroso o misto;
– Diritto di recesso.
I diritti non patrimoniali più importanti sono:
– Diritto di voto nelle assemblee degli azionisti, ordinarie e straordinarie;
– Diritto di richiesta della convocazione dell’assemblea;
– Diritto di visionare i libri contabili;
– Diritto di impugnare le delibere assembleari;
A seconda della tipologia di azioni, questi diritti possono andare incontro ad alcune limitazioni. Il Codice Civile rinvia all’autonomia statutaria la modulazione dei diritti contenuti nelle azioni, con l’unico limite del rispetto della legge. Rimane sempre valida la tradizionale distinzione tra:
– Azioni ordinarie: danno al titolare, sia esso persona fisica o giuridica, tutti i diritti patrimoniali e amministrativi previsti.
– Azioni privilegiate: assicurano all’azionista la precedenza nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale all’atto dello scioglimento della società. A fronte di questi privilegi i portatori di azioni privilegiate subiscono delle limitazioni nel diritto di voto, che è concesso esclusivamente nelle assemblee straordinarie.
– Azioni di risparmio: azioni prive del diritto di voto, sia nell’assemblea ordinaria sia in quella straordinaria, ma privilegiate nella distribuzione del dividendo. La società emittente, infatti, deve assicurare ai titolari un dividendo minimo garantito. E’ previsto inoltre, in caso di mancato utile nell’esercizio, il diritto a recuperare il dividendo minimo nei due anni successivi. Lo statuto può prevedere la convertibilità in azioni ordinarie: si parla in questo caso di azionidi risparmio convertibili. Le azioni di risparmio possono essere emesse solo dalla società quotate in borsa e sono, solitamente, destinate ai piccoli risparmiatori che hanno più interesse alla percezione del dividendo che al diritto di voto. Sono state istituite in Italia con la legge 7 giugno 1974 n. 216.
A queste si aggiungono altre particolari categorie:
– Azioni postergate: sono una particolare categoria di titoli azionari che prevede delle limitazioni sia nei diritti patrimoniali, sia per ciò che concerne i diritti non patrimoniali. Le azioni postergate non garantiscono in genere il diritto di voto, oppure prevedono limitazioni particolari nell’esercizio dello stesso (salvo differenti indicazioni contenute nello statuto della società). Le azioni postergate non sono ammesse alle contrattazioni di Borsa
– Azioni di godimento: assegnate come rimborso all’ex azionista nel caso in cui le sue azioni siano state annullate per via di una riduzione del capitale sociale per esuberanza. Esse attribuiscono un diritto di partecipazione agli utili futuri ma non rappresentano una quota di capitale sociale e sono postergate rispetto alle altre categorie di soci.
– Azioni per i dipendenti: azioni nominative, quotate o non quotate, espressamente definite dall’art. 2349 del Codice Civile. Si tratta di azioni che possono conferire o meno delle limitazioni nell’esercizio del diritto di voto e possono anche conferire dei privilegi patrimoniali. Vengono tuttavia emesse solo in casi particolari ed esclusivamente a favore dei dipendenti della società.
Infine, nuove tipologie di azioni derivano dalla più ampia autonomia concessa alle società:
– Azioni a voto limitato: azioni limitate nel diritto di voto senza che sia previsto alcun privilegio patrimoniale a compensazione di tale rinuncia.
– Azioni con diritto di voto limitato a specifici argomenti.
– Azioni con diritto di voto condizionato al verificarsi di determinati eventi non potestativi: il diritto di voto è subordinato cioè al verificarsi di eventi non connessi alla volontà dell’azionista.
– Azioni correlate: il cui diritto patrimoniale non è collegato all’andamento della società nel suo complesso, bensì a quello di un determinato ramo di attività dell’azienda.