Gli strumenti finanziari

strumenti finanziari

Gli strumenti finanziari costituiscono l’insieme dei mezzi di investimento di natura finanziaria.
Essi sono elencati nel Testo Unico della Finanza[1] all’articolo 1, comma 2 e sono:

  1. a)valori mobiliari, con i quali si intendono tutte le categorie di valori negoziati nel mercato dei capitali. Si tratta quindi di:

– azioni (o altri titoli equivalenti) e certificati di deposito azionario;

– obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;

– qualsiasi altro titolo normalmente negoziato che permette di acquisire o di vendere i
valori mobiliari indicati alle precedenti lettere;

– qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con
riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a
rendimenti, a merci, a indici o a misure.

  1. b)strumenti del mercato monetario, con i quali si intendono le categorie di strumenti
    normalmente negoziati nel mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del tesoro, i certificati di
    deposito e le carte commerciali;
  2. c)quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;
    d)contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap»,
    accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari,
    valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure
    finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento
    di differenziali in contanti;
    e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap»,
    accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui
    regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo
    a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento
    o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
    f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e
    altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del
    sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di
    negoziazione;
    g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap»,
    contratti a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può
    avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f), che
    non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,
    considerando, tra l’altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione
    riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;
    h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;
    i) contratti finanziari differenziali;
    j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap»,
    contratti a termine sui tassi d’interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche,
    tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il
    cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal
    modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a
    inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti
    derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere
    precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l’altro,
    se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari
    richiami di margini.

Non sono invece strumenti finanziari tutti i mezzi di pagamento.

Note.

[1] Si faccia riferimento al TUF del novembre 2007, Aggiornato con le modifiche apportate dal d.lgs. n. 164 del 17.9.2007 (MiFID) e dal .lgs. n. 195 del 6.11.2007 (Trasparency).