La base
Con il contratto di factoring, un’azienda cede i propri crediti ad una società terza (factor) che ne seguirà il percorso fino all’incasso. La società di factoring (generalmente una banca) si impegna, quindi, mediante riconoscimento di commissioni, ad offrire servizi di contabilizzazione e di consulenza per la gestione dei crediti. Tre sono le parti interessate: il cedente, il ceduto e il cessionario. Anche se, come vedremo più avanti, il ceduto non è parte attiva nella stipula e, di conseguenza, gli sarà notificato l’atto solo dopo che lo si è stipulato. È bene ricordare che il cedente deve, necessariamente, essere un imprenditore e, come tale, proporrà, per l’operazione, esclusivamente crediti commerciali. Viceversa, non c’è alcuna preclusione per il cliente ceduto che, quindi, potrà essere anche un privato. L’oggetto sociale del cessionario (banca o intermediario finanziario) deve includere espressamente l’attività che prevede l’acquisto del credito d’impresa.
Le clausole
A seconda di chi si accolla il rischio di eventuale inadempienza del debitore ceduto, il contratto può stipularsi con due modalità alternative: Pro solvendo, quando il cedente, oltre a garantire l’esistenza del credito (nomen verum), sarà responsabile, da solo o in solido col cessionario, della solvibilità del debitore ceduto (nomen bonum). Pertanto, in caso di inadempienza del cliente ceduto, il cedente è tenuto a restituire il corrispettivo ricevuto, in sostanza l’anticipazione, alla banca cessionaria. Non l’importo nominale, del quale ridiventa titolare. Pro soluto se è il cessionario ad accollarsi il rischio di eventuale insolvenza del debitore ceduto, ricevendo garanzia dal cedente, solo della autenticità dei crediti oggetto della cessione.
Il pro soluto abbassa notevolmente la misura del corrispettivo. Ben si capisce che la potenziale criticità sulla solvibilità del ceduto, nel secondo caso, si riversa per intero sul cessionario. Per cautelarsi, quest’ultimo offre un corrispettivo minore rispetto a quello realizzabile con la clausola pro solvendo. Esempio: se 100 è il valore nominale del credito che cedo, posso ottenere 98,5 quale corrispettivo nel pro solvendo, ma non andrò oltre il 95 nel caso optassi per il pro soluto.
Le norme
La Legge n. 52/1991 è quella che regola l’istituto giuridico del factoring. Essa apporta talune modifiche ed integrazioni all’art. 1260 del Codice Civile, che tratta la cessione del credito. Introducendo la possibilità di cedere tutta la massa creditizia vantata da un imprenditore, sia presente che futura, in un periodo massimo di due anni dalla stipula contrattuale (full factoring).
Le tipologie
Il full factoring è la tipologia che sintetizza tutte quante le caratteristiche del particolare contratto. Vi si riscontrano, infatti, la gestione del credito, la modalità pro soluto che neutralizza le responsabilità dell’impresa relative alla solvibilità dei clienti ceduti e il finanziamento, da parte del cessionario, con anticipazioni parziali o totali del corrispettivo stabilito in contratto. Nell’ambito del commercio import-export si parlerà dell’International Factoring.
L’ultima tipologia è particolarmente interessante: con il Reverse Factoring la Pubblica Amministrazione, se pure nella veste di debitore ceduto, promuove essa stessa la procedura nei riguardi di suoi fornitori (cedenti). La platea di questi ultimi riesce a spuntare, di conseguenza, commissioni ridotte e tassi agevolati per il calcolo degli interessi. E se il ceduto si chiama Pubblica Amministrazione, il cessionario factor sarà di certo più incline a chiudere l’operazione di massa. È una procedura molto diffusa in ambito sanitario, con intere associazioni di categoria nella parte del cedente. Con il maturity factoring, il pagamento del corrispettivo viene stabilito su data certa, che spesso è proprio la scadenza naturale del credito. L’operazione sarà evidentemente priva di interessi: dal corrispettivo saranno decurtate le sole commissioni previste. Al cedente è garantito l’incasso del valore nominale del credito; per il ceduto c’è la possibilità di dilazionare il proprio debito verso il cessionario che ne incassa i relativi interessi. Il conventional factoring origina, invece, una anticipazione, totale o parziale, del credito nominale vantato. Nella misura espressa dal corrispettivo pattuito. In contabilità registreremo il netto ricavo dell’operazione, le commissioni stabilite, gli interessi corrisposti.
La notifica
La notifica della cessione del credito viene fatta, al debitore ceduto, dal cedente o anche dal cessionario. In sostanza si comunica, con essa, che il diritto al credito viene trasferito in favore di un nuovo soggetto, il cessionario, appunto. Per la forma richiesta, la notifica non necessita di alcuna formalità particolare. Pur tuttavia, una parte della dottrina interpreta che l’adempimento sia effettuato tramite Ufficiale Giudiziario. In entrambi i casi si consideri che alla notifica può seguire una espressa accettazione del debitore. In nessun caso, comunque, l’accettazione può intendersi quale assenso al trasferimento del credito. Quasi sempre essa si configura come una vera e propria presa d’atto. Attenzione, però. Nei casi in cui il debitore risulti essere lo Stato, o la Pubblica Amministrazione, l’accettazione diventa una conditio sine qua non in quanto quel credito non è trasferibile in maniera libera.
La cancellazione dei crediti
Nel campo contabile, il trasferimento del credito, con il factoring, pone un quesito molto importante: si può cancellare il credito oggetto di cessione dal bilancio? E, se si, quando? L’Organismo Italiano di Contabilità (OIC) con il principio contabile nazionale n. 15 del 2005, inerente ai crediti di un’azienda, chiarisce quanto segue: i crediti possono cancellarsi dal bilancio, nel contratto di factoring, solo nel caso in cui insieme con la titolarità degli stessi si trasferiscono anche tutti i rischi che riguardano eventuali insolvenze del debitore ceduto. Se ne desume che, con la clausola pro solvendo, i crediti continuano ad essere presenti nell’attivo dello Stato Patrimoniale del cedente. Nel pro soluto, invece, ricorrono tutte le condizioni per una totale cancellazione dei crediti ceduti. Si tutela, in tal modo, l’interesse dei terzi, mediante una corretta esposizione delle partite esposte in bilancio. È palesemente fuorviante la mancata esposizione dei crediti in bilancio nel caso di cessione pro solvendo. Si registra un occultamento del rischio di insolvenza del debitore. Fino a configurarsi l’ipotesi del falso in bilancio.
Le rilevazioni contabili
Vediamo ora quali sono le scritture in Partita Doppia nei diversi casi che possono verificarsi.
1) Nel pro solvendo con incasso a scadenza del credito, dovremo movimentare unicamente due conti d’ordine. Avremo una scrittura del tipo:
cessionario c/crediti ceduti a crediti c/factoring 50.000,00 (importo nominale).
Non cambia lo Stato Patrimoniale. Sorgerà solo un debito, per le commissioni corrisposte, che saranno rilevate tra i costi del conto economico nel modo che segue:
commissioni su factoring a debito v/cessionario 350,00 (pari allo 0,7%)
e, alla loro liquidazione:
debito v/cessionario a banche c/c 350,00.
Al momento dell’incasso, oltre al canonico “banche c/c a crediti v/clienti”
storneremo, per pari importo, le partite esposte nei conti d’ordine.
2) Vediamo, sempre nel pro solvendo, il caso in cui è richiesta, al factor, una anticipazione sul credito vantato.
E ipotizziamo una misura del 90% sull’esempio di prima. Avremo, per l’anticipo,
diversi a debito v/cessionario 45.000,00
banche c/c xxxxx,00
interessi su factoring xxxxx,00
commissioni su factoring xxxxx,00
e, al momento dell’incasso:
diversi a crediti v/clienti 50.000,00
banche c/c 5.000,00
debito v/cessionario 45.000,00.
Nel caso di insolvenza, trattandosi di pro solvendo, il cedente dovrà restituire al cessionario un importo pari all’anticipazione ricevuta:
debito v/cessionario a banche c/c 45.000,00.
Per una corretta esposizione contabile, anche in questo secondo caso, indipendentemente dal risultato relativo alla solvibilità, verranno utilizzati i conti d’ordine all’apertura ed alla chiusura della procedura di factoring.
3) Nel pro soluto, con accredito alla scadenza, registreremo:
crediti v/cessionario a crediti v/clienti 50.000,00
rilevando le commissioni, e la loro liquidazione, come nel caso del pro solvendo.
Alla data dell’incasso:
banche c/c a crediti v/cessionario 50.000,00
Da notare che non ci sono rilevazioni nei conti d’ordine: chi legge la contabilità e il conseguente bilancio è informato dell’avvenuta cessione del credito con factoring, dall’esistenza del conto acceso, nell’attivo dello Stato Patrimoniale, ai “crediti v/cessionario”. Come contropartita ci saranno, con lo stesso importo, i “crediti v/clienti”, che ci è consentito esporre in avere e, quindi, cancellare dalla contabilità e dal bilancio, perché l’operazione si svolge con la clausola pro soluto. È ovvio che non ci saranno scritture in P.D. nel caso in cui il debitore ceduto risultasse insolvente, essendo stato trasferito ogni tipo di rischio a carico del cessionario factor.
4) L’ultimo caso riguarda l’anticipazione in ambito pro soluto. Registreremo, ipotizzando il 5% di commissioni, interessi pari a 750,00 e una richiesta del 92% del nominale, quanto segue:
diversi a crediti v/clienti 50.000,00
banche c/c 42.750,00
crediti v/cessionario 4.000,00
interessi su factoring 750,00
commissioni su factoring 2.500,00.
Al momento dell’incasso registreremo il rimanente 8% del credito vantato nei confronti del factor:
banche c/c a crediti v/cessionario 4.000,00.
Per le stesse motivazioni del caso precedente, non ci sarà alcuna scrittura in caso di insolvenza, né saranno evidenziati i conti d’ordine.